Il Trust è un istituto di diritto anglosassone che, dalla fine degli anni novanta, ha trovato un riscontro sempre maggiore nell’ambito del mondo professionale nazionale.
Dal punto di vista giuridico, occorre rilevare come il legislatore italiano abbia riconosciuto tale istituto fin dal 1° luglio 1985 sottoscrivendo la Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al Trust, ratificata mediante la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.
Con la costituzione del Trust si realizza la “segregazione” dei beni, cosicché essi non possono essere “aggrediti” né dai creditori personali del Disponente né dai creditori del Trustee, né tantomeno dai creditori dei beneficiari .
Uno degli elementi caratteristici del trust è l’effetto segregativo imposto sui beni conferiti nel relativo Trust:
in sostanza, tali beni sono insensibili alle azioni esecutive dei creditori.
Tutela delle posizioni Beneficiarie :
I diritti spettanti ad un Beneficiario sul fondo in Trust non sono né sequestrabili, né pignorabili, né inclusi nella massa qualora sia dichiarato il suo fallimento.
Il Trustee, può accettare incrementi del Fondo in Trust da soggetti diversi dal Disponente, sempre che tali incrementi non pregiudichino la consistenza del Fondo .